In Italia, sono le amministrazioni regionali che dispongono della potestà legislativa in materia di turismo, in forza di quanto previsto dll'Art. 117 della nostra Carta Costituzionale, recentemente riformato, e dalla legge 135/01.
Attualmente le regioni che hanno legiferato in tema di ospitalità familiare con disposizioni normative specifiche sono 19.
Alcune regioni hanno deciso, viceversa, di aggiornare le proprio normative con integrazioni o riforme parziali delle leggi precedenti, inserendo specifici riferimenti all'attività di Bed and Breakfast, altrimenti denominato “esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione”.
L'assoluta difformità legislativa è un limite allo sviluppo globale del B&B, formula ricettiva che si declina diversamente a seconda delle zone.
Questa frammentazione dell'offerta non agevola certo lo sviluppo del B&B. E' dunque necessario cercare di risolvere le lacune legislative introducendo standards minimi dei servizi, dei modelli di gestione e dei parametri di classificazione a cui gli esercizi di B&B di tutto il territorio italiano devono uniformarsi.
Attualmente siamo molto lontani da questo obiettivo. Cerchiamo quindi di comprendere l'attuale situazione del fenomeno B&B in Italia comparando dieci normative regionali evidenziandone elementi comuni ed elementi di difformità. Partiamo ovviamente dalla definizione di bed and breakfast.
DEFINIZIONE DEL B & B
La definizione “tipo” delle leggi regionali può essere così riportata : si chiama b&b l'attività di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità ed avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fornendo ai turisti alloggio e prima colazione. Si tratta, secondo la definizione delle leggi regionali di un attività non imprenditoriale svolta nella casa di residenza (è la definizione della regione Lombardia) o nella propria abitazione (definizione della regione Emilia – Romagna).
Il soggetto che svolge l'attività di B&B deve, dunque, essere, proprietario, possessore o, comunque, detentore dell'unità abitativa in virtù di uno dei seguenti titoli: · diritto d'uso o di usufrutto · contratto di comodato · contratto di locazione.
Alcune Leggi Regionali prevedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea se l'attività si svolge in condominio.
Il fatto che chi esercita l'attività debba risiedere nella casa implica il divieto per gli esercenti di assumere personale dipendente.
Le note esplicative per l'attuazione della Legge Regionale Emilia – Romagna precisano che è consentita la presenza della colf al servizio della famiglia ospitante.
TIPOLOGIA DELL' IMMOBILE
Il riferimento normativo è omogeneo per quanto concerne le caratteristiche dell'immobile da adibire al B&B.
Quasi tutte normative regionali prevedono espressamente che non è necessario il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile per svolgere l'attività. Per quanto concerne i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi le normative regionali rimandano ai regolamenti edilizi comunali previsti per i locali di civile abitazione, nonché al rispetto delle normative di sicurezza vigenti relative agli impianti di erogazioni delle utenze.
RECETTIVITA' DEI B & B
Disciplinata dalle leggi regionali è la capienza massima dei B&B (valutata in numero di camere).
Tale aspetto costituisce uno degli elementi principali che differenzia l'ospitalità familiare dall'attività di affittacamere. La maggior parte delle regioni stabilisce nel numero di tre per complessivi sei posti letto il limite massimo consentito (sono tredici le regioni che adottano questa limitazione se pur, in singoli casi, con qualche lieve variazione. Le regioni che non in line a con questi parametri sono l l'Abruzzo, la Basilicata la Puglia (sei camere per dieci posti letto).
SERVIZI E QUALITA'
Ad eccezione di alcuni casi le normative regionali non stabiliscono una classificazione basata su criteri di qualità del B&B. Tale compito, in termini teorici, dovrebbe essere svolto al momento della pubblicazione e della promozione degli elenchi dell'attività di ospitalità familiare sul mercato turistico a cura dei comuni, delle Province delle Regioni o delle Agenzie del Turismo. Solamente tre regioni stabiliscono il numero delle categorie in cui suddividere i B&B (Lazio e Sicilia con tre categorie; Campania una sola categoria). Per quanto concerne i servizi minimi offerti soltanto in tre casi non vengono specificati lasciando in tal modo un margine di libertà che a mio avviso rischia di compromettere il livello qualitativo dell'offerta. Le regioni che hanno operato questo tipo di scelta sono Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sardegna. Nelle rimanenti leggi regionali vengono disciplinati i seguenti aspetti:
1) il numero di bagni presenti in ogni unità familiare in dipendenza della capienza ricettiva.
2) l'attrezzatura minima del bagno (wc, bidet, lavabo, vasca da bagno, doccia, specchio compreso di corrente, chiamata di allarme ed armadio).
3) la pulizia quotidiana dei locali.
4) la fornitura ed il cambio della biancheria compresa quella del bagno che deve essere effettuata quasi sempre due volte la settimana e, in ogni caso, al cambio d'ospite.
5) la fornitura costante di energia elettrica e di riscaldamento (ad eccezione in tale ultimo caso di esercizi stagionali situati in località balneari).
6) fornitura di acqua fredda e calda.
Una menzione a parte merita la regione Umbria la cui normativa prevede disposizioni riguardanti lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile. Tale prescrizione da una parte può risultare più tosto rigida, ma dall'altra riesce a garantire un buon livello qualitativo ed una migliore identificazione con l'ambiente del bed and breakfast.
Alcune regioni non si limitano ad elencare i servizi minimi garantiti e le caratteristiche delle stanze di uso comune, ma disciplinano anche la superficie minima delle camere e la dotazione di cui devono disporre.
Riguardo alla superficie della camera sono tre le regioni (Abruzzo, Campania e Marche) che stabiliscono dei parametri in funzione del numero dei posti letto presenti: significativo il fatto che esse forniscono dei valori sempre diversi. Le alte normative non contengono norme specifiche relative alla superficie delle stanze da adibire agli ospiti. In tali casi devono essere rispettate le prescrizioni previste per l'uso abitativo dal Regolamento Edilizio comunale e del regolamento d'igiene.
Maggiore omogeneità vi è, invece, in relazione alle dotazioni presenti: letto, comodino, lampada, sedia per ospite, tavolo, armadio, specchio, presa di corrente e cestino dei rifiuti.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
L'attività deve essere intrapresa previa presentazione di una denuncia di inizio attività da presentarsi quasi sempre al comune ove si trova l'immobile, raramente l'Azienda di promozione Turistica, in alcuni casi tramite autocertificazione. L'ente a cui viene presentata la domanda è, successivamente lo stesso organo che provvede a valutare se sussistono i requisiti necessari per svolgere l'attività, anche mediante sopralluoghi.
Funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa vengono di norma assegnate alle amministrazioni comunali e provinciali.
Molte leggi regionali prevedono l'iscrizione dei B&B riconosciuti idonei in appositi elenchi o albi il cui aggiornamento può essere curato dai Comuni dalle Province o dalle APT.
OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL B&B
Il titolare del B&B deve tenere periodicamente aggiornato l'ente di competenza sulla propria attività, sulle caratteristiche dei locali, sui prezzi applicati, sul movimento degli ospiti all'interno della struttura.
In particolare deve:
· comunicare all'ente di competenza (quasi sempre l'APT a volte anche il comune) con cadenza mensile, mediante apposito modulo ISTAT gli arrivi e le presenze dei turisti che alloggiano nella struttura.
· comunicare annualmente i prezzi minimi e massimi ed il periodo d'apertura e di chiusura previsti nella stagione successiva (il titolare sarà, poi, obbligato ad esporre tali informazioni all'interno dei locali).
· comunicare eventuali variazioni strutturali dei locali.
· comunicare l'eventuale sospensione del servizio o cessazione dell'attività, nonché il rinnovo dell'autorizzarione.
· denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le persone alloggiate nella struttura.
· in alcuni casi espliciti non vi è la possibilità per il titolare di gestire altro B&B. La regione Lombardia richiede anche una assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni agli ospiti.
PERIODO DI APERTURA E DURATA MASSIMA DI UN SOGGIORNO
Pur definendo spesso il Bed and Breakfast come attività recettiva a carattere saltuario o per periodi di ricorrenti stagionali non tutte le normative regionali regolamentano esplicitamente il periodo di apertura nell'arco dell'anno.
Altri limiti temporali vengono posti, da alcune regioni, alla permanenza degli ospiti negli esercizi.
FINANZIAMENTI
Alcune leggi regionali prevedono finanziamenti. E' il caso della regione Calabria che è, si ricorda, la più recente e che dispone l'erogazione di contributi in conto capitale fino a 25.000 con un occhio di riguardo per i piccoli centri delle aree interne.
Anche la legge regionale della Sicilia prevede contribuzioni, una tantum ed a fondo perduto, per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione.
Per usufruire di questi benefici, diversi per importo a seconda della classificazione del B&B, gli operatori devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, documentare almeno 50 presenze annue nonché sottoscrivere apposita fideiussione bancaria od assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
SANZIONI
Le leggi regionali prevedono sanzioni pecuniarie per chi accolga nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore ad un certo numero di giorni o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita.
Incorre in sanzioni anche l'operatore che non esponga la tabella dei prezzi o pratichi prezzi difformi da quelli comunicati o vistati dalla Provincia.
FONTE – PIETRA SU PIETRA PERIODICO ASPPI