AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI


L'amministrazione di un condominio è un diritto e un dovere tanto che è sancita anche dalla legge. Infatti il codice civile nell'articolo 1129 cita: "Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore (1106, 1130, 1131 cc).

Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea…omissis".

Gli obblighi di un amministratore sono garantiti dall' art. 1130 del codice civile:
"L'amministratore deve:

•  eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini (1135cc) e curare l'osservanza del regolamento di condominio
(1138cc);

•  disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;

•  riscuotere contributi (1123-1126cc) ed
erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti
comuni dell'edificio e per l'esercizio deve servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione (1129cc)".

In ragione di tutto ciò è importante affidarsi a professionisti del settore e presso l' ASPPI di BERGAMO è strutturato un servizio professionale di amministrazioni condominiali .